domenica 24 ottobre 2010

LETTERA APERTA

Spettabili Associazioni di Categoria
Intermediari di Assicurazioni
Loro Sedi

A seguito della cessazione di un mandato agenziale, per qualsivoglia circostanza tale interruzione avvenga,gli intermediari iscritti nella Sez. E dell’agente cessato, si ritrovano automaticamente in una situazione di empasse che produce effetti dannosi sia agli intermediari stessi, sia all’ Agente subentrante, che alla mandante... ma soprattutto alla clientela.

Infatti gli intermediari sez. E si troveranno automaticamente cancellati dal RUI in quanto l’agente A uscente dovrà, a seguito di quanto previsto dalle normative ISVAP, procedere alla cancellazione degli intermediari nel termine dei 10 giorni onde evitare le conseguenti sanzioni previste; l’Agente subentrante dovrà far richiesta di nuova iscrizione degli stessi ed attendere il periodo previsto dalle relative normative ISVAP (massimo 90 giorni) prima di poter permettere la loro operatività.

Nel corso di tale periodo l’intermediario iscritto nella Sez. E sarà costretto ad astenersi dalla attività con inevitabili ripercussioni sulla clientela e dispersioni di portafoglio.

In sintesi tale circostanza produce :
1 Danno diretto sull’utente consumatore che si trova obbligato ad interloquire con soggetto diverso da quello identificato nel mod. 7b con il quale ebbe a concludere l’affare e che è persona non da lui prescelta per affidare la cura delle sue esigenze assicurative di sicurezza e previdenza;
2 Danno diretto sull’intermediario iscritto nella sezione “E” con perdita delle provvigioni spettanti sugli affari in scadenza oltre che nella impossibilità di conclusione degli affari in corso e o nuovi affari;
3 Danno diretto sull’agente subentrante per inevitabile aggravio dei costi di gestione oltre che per probabile dispersione degli affari conseguentemente al disorientamento prodotto nella clientela;
4 Danno diretto sulla mandante per possibili (ed assai probabili) danni di immagine e mancata conclusione di nuovi affari in corso di trattativa.

Tale circostanza genera anche inevitabilmente numerosi contenziosi, malumori e rivendicazioni.

Lo SNIASS al fine di tutelare i propri iscritti e di permettere a tutte le parti interessate di poter regolamentare le attività relative, si è fatto promotore di un “Protocollo di Intesa” che siamo pronti a discuterne nelle sedi appropriate.
Di grande rilevanza, anche ai fini della valutazione dello stesso, è la garanzia RCT Professionale che assiste i nostri iscritti operanti quali intermediari sez. “E”.
Tale garanzia, novità assoluta nel panorama italiano, non solo qualifica l’intermediario rispondendo ai dettami previsti dalle normative europee ed anticipandone il recepimento nei regolamenti Italiani, ma pone una concreta tutela per il consumatore e per il mandatario.

Il protocollo promosso dallo SNIASS tende a gestire tali problematiche senza travalicare in alcun modo né la natura fiduciaria dei rapporti intercorrenti, né le disposizioni normative.

Lo SNIASS attraverso questa iniziativa vuole, da una parte creare i presupposti di una gestione che garantisca le parti circa la limitazione o eliminazione del danno e dall’altra offrire un supporto per determinare normative che possano eliminare o contenere gli effetti di tale circostanza.

SNIASS promuove la figura di intermediari liberi che possano esprimere la propria professionalità in forma sempre più qualificata e qualificante, ove la dignità e la professionalità siano imprescindibili nella loro operatività, e riteniamo che tale protocollo di intesa possa in pieno rispecchiare il percorso da noi promosso trovando il coinvolgimento e la accettazione delle parti interessate che possono trovare in tale protocollo le giuste valorizzazioni dei rapporti.

In attesa di Vostro riscontro mi è gradito rivolgere cordiali saluti.


Il Presidente
Maurilio Traetto